Semplicemente

Storie di umana usabilità

Tuesday 9 June 2009 Marco Bertoni, ultimo aggiornamento: Tuesday 9 June 2009.

Segnalo il bell’articolo Storie di umana usabilità dell’amico Nicola Palmarini:

Il paradosso sfiora tutti i trend, compreso Twitter che è l’iper-paradosso: “la dimostrazione concreta dell’ansia continua di non esserci” secondo Giuliana Bruno.

Ma se stiamo dicendo che ci siamo, come possiamo dire di non esserci?

Nevrotico al punto giusto per questa epoca così instabile. “Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali” dice Saramago. Mi accontenterei di essere notato quando è il mio turno. [...]

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Critica della metodologia per la verifica tecnica di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

Thursday 4 June 2009 Marco Bertoni, ultimo aggiornamento: Thursday 4 June 2009.

A quattro anni dalla pubblicazione del DM 8 luglio 2005 è il momento di tirare le somme.

Quasi due anni fa pubblicai alcuni articoli in cui analizzavo criticamente la metodologia di verifica tecnica alla quale deve attenersi chiunque valuti un sito per la conformità alla legge 4/2004. In questo articolo riprendo, correggo e amplio quelle critiche.

Premessa

I miei commenti e suggerimenti si riferiscono esclusivamente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e alla metodologia di verifica tecnica enunciata al paragrafo 2 dell’Allegato A del medesimo decreto, e sono formulati sulla base della mia esperienza degli ultimi anni come tecnico esecutore di verifiche basate sulla suddetta metodologia.

1 – La validazione sintattica

L’articolo 5 del DM 8 luglio 2005 dichiara:

2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2: a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

La lettera a) del paragrafo 2 dell’Allegato A afferma:

a) riscontro, con sistemi di validazione automatica, della rispondenza alla sua definizione formale del linguaggio a marcatori utilizzato;

In sostanza si richiede la validazione di tutte le pagine del sito rispetto alla DTD dichiarata nei documenti. Questo comporta l’uso di un parser SGML, come per esempio il W3C Markup Validation Service o software di validazione automatica come CSE HTML Validator.

È davvero necessario validare tutte le pagine del sito?

In base alla mia esperienza, ritengo privo di senso richiedere l’analisi sintattica dell’intero sito. Questo perché:

  1. I siti sono generalmente gestiti da CMS (Content Management Systems) in base a un numero limitato di template e le pagine generate sono spesso identiche. Gli errori sintattici nella struttura delle pagine sono quindi ripetitivi.
  2. Gli errori sintattici redazionali (che riguardano cioè il contenuto e non la struttura delle pagine) sono anch’essi generalmente ripetitivi.

Alla luce di ciò l’analisi potrebbe limitarsi alle prime 1.000 pagine (o a un numero che si decida essere statisticamente rilevante). L’analisi inizierebbe dall’Home Page seguendo tutti i collegamenti presenti (e così per le pagine successive nella gerarchia) fino al raggiungimento del limite numerico scelto.

Nel caso di siti nei quali esistono sezioni/applicazioni importanti situate in profondità, si dovrebbe procedere all’analisi sintattica anche di queste ultime. In queste situazioni è essenziale la collaborazione con il gruppo di lavoro tecnico della PA, o dell’azienda, che provvederà ad indicare al valutatore la presenza di queste sezioni “profonde” prima dell’esecuzione della verifica tecnica.

Questo cambio di approccio è necessario anche considerato il fatto che attualmente il software più potente per l’esecuzione di analisi sintattiche automatiche di interi siti (CSE HTML Validator) ha un limite nel numero delle pagine analizzabili. Questo limite può essere superato agendo direttamente sul registro di sistema di Windows, ma l’incremento del valore massimo predefinito può provocare inconvenienti come il crash dell’applicazione o il blocco dell’intero sistema. Di fatto, quindi, nessun valutatore ha potuto eseguire test sintattici su tutte le pagine dei siti analizzati, salvo nei rari casi di micro-siti.

2 – Il campione statistico

L’articolo 5 della legge 4/2004 dichiara che l’esperto tecnico:

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 […] nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

Nella mia esperienza la ricerca di un 5% di pagine non rientranti in quelle esaminate precedentemente (che fossero, cioè, differenti nel design da quelle già analizzate) è stata spesso difficoltosa se non in alcuni casi impossibile. Questo per i motivi già addotti: i siti sono generalmente gestiti da CMS in base a un numero limitato di template e le pagine generate sono spesso identiche. Questa realtà ha reso sostanzialmente inutile la ricerca di tale campione.

Abbandonerei, quindi, completamente il riferimento al campione statistico di pagine. L’analisi dovrebbe essere estesa a nuove pagine a discrezione del valutatore solo nelle situazioni in cui fossero individuati, all’interno del sito in esame, template differenti non compresi nelle pagine precedentemente analizzate. Una pagina template è un modello utilizzato per creare nuove pagine dal design, struttura e stile coerenti. Quindi siamo di fronte a un template differente ogni qual volta cambia in qualche aspetto il design, la struttura o lo stile della pagina.

L’individuazione dei differenti template all’interno del sito dovrebbe scaturire da una collaborazione tra il valutatore e i referenti tecnici delle PA o delle aziende coinvolte. Questi ultimi potrebbero aiutare il valutatore a:

  • individuare i differenti template presenti nel sito (anche nel caso della presenza di sezioni “profonde” del sito);
  • segnalare le sezioni che necessitano di particolare attenzione.

Insieme a ciò l’analisi delle statistiche di accesso potrebbe orientare nella scelta di particolari sezioni del sito da analizzare (per esempio sezioni visitate spesso dagli utenti ma non rientranti in quelle già analizzate o da analizzare).

È importantissimo stimolare la collaborazione tra valutatore e soggetto valutato, il carattere censorio della valutazione, percepito in maniera negativa, unito alla mancanza di vere sanzioni ha, secondo me, contribuito non poco alla scarsa applicazione della Legge 4/2004. Al contrario di quanto taluni affermano, non sono i requisiti tecnici che hanno causato la scarsa applicazione della Stanca: i requisiti sono coerenti con le raccomandazioni internazionali e anche il peggior critico, se si prenderà la briga di leggerli davvero, scoprirà che applicarli non è così complicato. La verità è che è la totale mancanza di sanzioni che ha favorito la naturale indolenza dei dirigenti della PA.

3 – le pagine e i siti esterni al dominio

L’articolo 5 del DM 8 luglio 2005 dichiara che l’esperto tecnico:

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, […]

La determinazione di quali siano le pagine direttamente raggiungibili dall’Home Page “realmente” soggette all’analisi ha spesso sollevato noiose discussioni nel concreto del lavoro di verifica.

La soluzione adottata (applicando il principio che i collegamenti a siti esterni al dominio in esame devono essere esclusi dalla verifica) è la seguente:

Per definire l’appartenenza a un sito si devono considerare il ccTLD (Country Coded Top Level Domains, per esempio “.it” o “.de”) o il gTLD (Generic Top Level Domain, “.com”, “.net” ecc.) + l’SLD (Second Level Domain, dominio di secondo livello).
Quindi un indirizzo del tipo: http://sezione.miosito.it fa sempre parte del sito http://www.miosito.it/ dato che ccTLD e SLD sono invariati rispetto all’Home page.
Questo con le importanti eccezioni di:

  • Domini geografici: http://www.provincia.genova.it/ è evidentemente diverso da http://www.comune.genova.it/. In questi casi il dominio di terzo livello è significativo per definire l’appartenenza o meno a siti differenti.
  • Dominio gov.it: nel caso dei siti di PA centrali alle quali è assegnato il dominio gov.it saranno i domini di primo, secondo e terzo livello a determinare l’appartenenza al sito, per esempio: http://www.amministrazione.gov.it e http://sezione.amministrazione.gov.it appartengono allo stesso sito.

Lo stesso principio si applica ad altre situazioni, per esempio nel caso di http://www.aeronautica.difesa.it/ sono i domini di primo, secondo e terzo livello a determinare l’appartenenza al sito. Quindi una sezione con indirizzo: http://sezione.aeronautica.difesa.it/ appartiene al sito (analogamente a quanto avviene per i domini gov.it).

In alcuni casi le amministrazioni e le aziende valutate hanno lamentato che sezioni del loro sito, con ccTLD e SLD identici alla Home page, erano gestite da altri gruppi di lavoro e che quindi le avrebbero considerate come pagine non appartenenti al sito. Questo non è accettabile: se il gestore di un sito espone il suo SLD all’utilizzo da parte di terze parti che producono siti inaccessibili se ne deve assumere la responsabilità e, al limite, non concederne più l’utilizzo.
Vale anche il contrario: esistono PA che gestiscono internamente sezioni del loro sito con ccTLD e SLD diversi dalla Home page. La mia opinione è che in questo caso dette sezioni andrebbero inserite nella verifica.

4 – L’analisi dei moduli

L’articolo 5 del DM 8 luglio 2005 dichiara che l’esperto tecnico:

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 […] su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta […]

Sarebbe più corretto dire “su tutte le tipologie di pagine che presentano form e sulle rispettive pagine di risposta”.

L’analisi di tutte le tipologie di pagine che presentano form e delle rispettive pagine di risposta è essenziale per valutare l’accessibilità. Spesso però i moduli sono gestiti in modo tale che risulta complicato analizzare la/le pagina/e di risposta. In questi casi l’unica cosa sensata è limitare l’analisi al modulo.

E’ necessario inoltre che la Pubblica Amministrazione o l’azienda supporti il valutatore nel caso di procedure di compilazione che comportano passi successivi e/o procedure di autenticazione per la compilazione del modulo.

Un aspetto ambiguo nelle indicazioni della metodologia può essere la definizione di “tipologia di pagina che presenta form”. Personalmente nella mia esperienza di lavoro ho considerato “differenti” tutti i moduli che presentavano pulsanti, campi di input ecc. diversi per tipo (input, select, textarea ecc.), o numero.

5 – Semantica

La lettera b) del paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 8 luglio 2005 afferma:

b) verifica dell’esperto tecnico sul corretto utilizzo semantico degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impiegato, anche mediante l’uso di strumenti semiautomatici di valutazione allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche;

La mia opinione è che questa lettera debba essere mantenuta così com’è. La corretta strutturazione dei contenuti e il rispetto della semantica sono troppo importanti per l’accessibilità. Questo è peraltro coerente con le indicazioni dei criteri di successo 1.3.1 e, in particolare, 4.1.1 delle WCAG 2.0.

6 – Esame della pagina

La lettera c) del paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 8 luglio 2005 afferma:

c) esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari sistemi operativi allo scopo di verificare che: […]

È normale che in un decreto non siano indicati esplicitamente i browser e le versioni con i quali bisogna esaminare le pagine, ma per evitare confusione e l’applicazione di una retro-compatibilità spesso priva di senso, sarebbe opportuno specificare e limitare il campo d’azione, per esempio dicendo:

  • Le ultime due versioni disponibili dei principali sistemi operativi;
  • Le ultime due versioni disponibili dei principali browser grafici.

1) il contenuto informativo e le funzionalità presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser;

Il punto 1) non deve essere modificato.

2) la presentazione della pagina sia simile nei browser che supportano le tecnologie indicate al requisito n. 1 di cui al paragrafo 4 del presente allegato

Anche in questo caso non vedo necessità di modifiche: il termine “simile” consente già sufficienti gradi di libertà al designer.

3) il contenuto informativo e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;

Anche il punto 3), per ovvi motivi, non deve essere modificato.

4) i contenuti informativi di eventuali file audio siano fruibili anche in forma testuale;

Questo punto, come molte altre indicazioni presenti nella metodologia, potrebbe non essere più necessario perché naturalmente integrato nell’adeguamento dei 22 requisiti alle nuove WCAG 2.0. È comunque un principio di accessibilità imprescindibile.

5) i contenuti della pagina siano fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri;

Valgono le stesse considerazioni fatte per il punto 4).

6) la pagina sia navigabile con il solo uso della tastiera e l’impiego di una normale abilità;

Valgono le stesse considerazioni fatte per il punto 4).

7) i contenuti e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione di fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;

Valgono le stesse considerazioni fatte per il punto 4). Il punto 7) crea problemi per una serie di applicazioni “2.0″ non accessibili o per framework come SCORM. La mia ben nota opinione è la seguente:

Quando si affronta il discorso sulla legge 4/2004 gli interlocutori sono le amministrazioni pubbliche italiane e le aziende private che lavorano con esse.

Un’azienda privata può decidere se perseguire o meno, per sé e per i suoi clienti privati, una politica di responsabilità sociale. Nessuno può sindacare questa scelta. Ma per la pubblica amministrazione il discorso cambia. Se concordiamo sul fatto che le amministrazioni pubbliche esistono per curare gli interessi della collettività, in particolare fornendo servizi ai cittadini, e che un disabile è a tutti gli effetti un cittadino come gli altri, allora è semplicemente inaccettabile che un’amministrazione discrimini anche una sola persona utilizzando una tecnologia non accessibile.

8) i contenuti e le funzionalità continuino a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengano il proprio significato d’insieme e la corretta struttura semantica;

Devo dire che considero il punto 8) un po’ esagerato in particolare per ciò che concerne le funzionalità che in alcuni casi non possono essere riprodotte in un contesto puramente testuale. Mentre concordo sulla necessità del mantenimento del significato d’insieme e della corretta struttura semantica.

7 – Contrasto colore

La lettera d) del paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 8 luglio 2005 afferma:

d) verifica delle differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo secondo i seguenti algoritmi:

1) differenza di luminosità: calcolo della luminosità dei colori di testo e di sfondo con la formula: ( (Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X 114) ) / 1000, in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori; il risultato deve essere non inferiore a 125.

2) differenza di colore: calcolo della differenza di colore con la formula[Max (Rosso1, Rosso2) - Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1, Verde2) - Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu1, Blu2) — Min (Blu1, Blu2)], in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e Max e Min il valore massimo e minimo tra i due presi in considerazione; il risultato deve essere non inferiore a 500;

In questo caso va da se, data l’obsolescenza di questi algoritmi, l’adozione delle indicazioni in merito presenti nelle nuove WCAG. Sarebbe meglio inoltre non pubblicare esplicitamente un algoritmo perché ciò vincola e impedisce l’adeguamento alle novità della ricerca in questo campo. Molto meglio adottare il concetto di “rapporto di contrasto” delle WCAG 2.0 (criteri di successo 1.4.3 e 1.4.6).

8 – Rapporto conclusivo

La lettera e) del paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 8 luglio 2005 afferma:

e) redazione di un rapporto nel quale l’esperto tecnico indica la conformità, la non conformità o l’eventuale non applicabilità di ogni singolo requisito della pagina esaminata.

Per siti di grandi dimensioni questo obbliga alla produzione di una quantità immensa di materiale cartaceo sostanzialmente inutile. Personalmente ritengo più utile la produzione di un unico rapporto conclusivo che evidenzi tutte le tipologie di errori riscontrati (insieme ad una spiegazione e magari qualche consiglio) e con l’indicazione della pagina alla quale si riferiscono. Nel caso di errori ricorrenti (cosa molto frequente) sarà sufficiente indicare la prima occorrenza specificando che l’errore è, appunto, ricorrente.

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Le WCAG per chi non ha tempo da perdere, prima parte

Sunday 24 May 2009 Marco Bertoni, ultimo aggiornamento: Saturday 30 May 2009.

Con questo articolo inizia un lungo (ma davvero lungo!) viaggio attraverso le nuove WCAG, come sempre alla mia maniera. Ogni articolo si svilupperà in tre parti: dal vecchio punto di controllo WCAG 1.0 si passerà ai Criteri di Successo WCAG 2.0 corrispondenti, per finire in bellezza con una spiegazione semplificata e operativa fatta per noi, che non abbiamo tempo da perdere.

Lo scopo, quindi, è di approcciare alle WCAG 2.0 effettuando un’accurata comparazione con la versione precedente. Prima di leggere consiglio di ripassare velocemente i miei precedenti articoli sull’argomento:

Nell’esposizione dei criteri di successo WCAG 2.0 non seguirò l’ordine del documento originale ma bensì quello dei punti di controllo WCAG 1.0 per facilitare chi ha già dimestichezza con queste ultime. La traduzione delle WCAG 2.0 è mia, quindi consiglio sempre la lettura della versione originale in inglese. Ciò che segue è solo la mia opinione, nel dubbio non fidatevi.

Sommario

Piccolo vocabolario per gente normale

Una raccolta del significato dei termini più bizzarri utilizzati in questo articolo, per non perdere il filo e il senno.

Nome
Che qui non è inteso come l’attributo name ma, per esempio, per un bottone è il suo valore (”Invia” o “Cancella” ecc.). Ma perché farsi del male, mi chiedo. Misteri del W3C.
Media temporizzati
E cioè, per noi umani, sono i file video e i file audio (podcast, mp3 ecc.) o i flussi audio/video.
Media alternativo
Se il contenuto dell’audio o del video che vuoi inserire nella tua pagina è già stato completamente espresso nel testo che lo precede non è necessario fornire un’alternativa dato che l’audio o il video sono modi (media) “alternativi” per fruire della medesima informazione.

WCAG 1.0 – Punto di controllo 1.1

Fornire un equivalente testuale per ogni elemento non di testo (per esempio, mediante “alt”, “longdesc” o contenuto nell’elemento stesso). Questo comprende: immagini, rappresentazioni grafiche di testo (compresi i simboli), zone di immagini sensibili, animazioni (ad es. GIF animate), applet e oggetti programmati, arte ascii, frame, script, immagini usate come glifi per elenchi, spaziatori, bottoni grafici, suoni (azionati con o senza l’intervento dell’utente), file di solo audio, tracce audio di video e video. [Priorità 1]

Questo punto di controllo trova corrispondenza nei seguenti criteri di successo (principio Percepibile, Linea Guida 1.1 e Linea Guida 1.2):

WCAG 2.0 – Criterio di successo 1.1.1

Contenuti non testuali: Tutti i contenuti non testuali presentati all’utente hanno un’alternativa testuale che serve lo scopo equivalente, ad eccezione delle seguenti situazioni (Livello A):

  • Controlli, Input: Se il contenuto non testuale è un controllo o accetta l’input degli utenti, allora ha un nome che ne descrive la finalità. (Riferirsi alla linea guida 4.1 per requisiti addizionali per controlli e contenuto che accettano l’input da parte dell’utente).
  • Media temporizzati: Se il contenuto non testuale è un media temporizzato, allora le alternative testuali forniscono almeno una descrizione identificativa per il contenuto non testuale. (Riferirsi alla linea guida 1.2 per ulteriori requisiti per i media).
  • Test: Se il contenuto non testuale è un test o un esercizio che potrebbe essere invalidato se presentato come testo, allora le alternative testuali forniscono almeno una descrizione identificativa per il contenuto non testuale.
  • Esperienze sensoriali: Se il contenuto non testuale ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, allora le alternative testuali forniscono almeno una descrizione identificativa per il contenuto non testuale.
  • CAPTCHA: Se la finalità del contenuto non testuale è di confermare che il contenuto è fruito da una persona piuttosto che da un computer, allora sono fornite alternative testuali che identificano e descrivono lo scopo del contenuto non testuale e sono fornite forme alternative di CAPTCHA utilizzando differenti modalità di rappresentazione per diverse tipologie di percezioni sensoriali, al fine di soddisfare differenti disabilità.
  • Decorazioni, formattazioni, contenuti invisibili: Se il contenuto non testuale è di pura decorazione, è utilizzato solamente per formattazione visiva oppure non viene presentato agli utenti, allora è implementato in una modalità che consenta di ignorarlo tramite tecnologia assistiva.

Per quanto riguarda l’audio e il video:

WCAG 2.0 – Criterio di successo 1.2.1

Solo audio e solo video (preregistrati): Per i media preregistrati di solo audio e di solo video, devono essere soddisfatti i seguenti punti, fatta eccezione nel caso in cui l’audio o il video sia un media alternativo ad un contenuto testuale e venga chiaramente etichettato come tale: (Livello A)

  • Solo audio preregistrato: È fornita un’alternativa per il media temporizzato che presenti informazioni equivalenti per il contenuto di solo audio preregistrato.
  • Solo video preregistrato: È fornita un’alternativa per il media temporizzato oppure una traccia audio che presenti informazioni equivalenti per il contenuto di solo video preregistrato.

WCAG 2.0 – Criterio di successo 1.2.9

Solo audio (in tempo reale): È fornita un’alternativa per i media temporizzati che presenta informazione equivalente per i contenuti solo audio in tempo reale. (Livello AAA)

Per chi non ha tempo da perdere

Le indicazioni seguenti sono frutto dell’elaborazione (e, in alcuni casi, della correzione) dei documenti citati nella sitografia e del materiale utilizzato per i miei seminari.

  • Livello A::
    • Devi inserire un testo alternativo equivalente per tutte le immagini, i pulsanti dei moduli in forma di immagine e i punti sensibili delle mappe immagine.
    • Per le immagini che non veicolano contenuto, decorative, o che contengono contenuto già presente nel testo devi inserire il testo alternativo nullo (alt="") o implementarle come sfondi CSS.
    • Le alternative equivalenti per le immagini complesse (per esempio un grafo) sono fornite nel contesto o in una pagina alternativa (collegata e/o come rimando da longdesc).
    • I pulsanti dei moduli devono avere un valore descrittivo (per esempio non usare le parentesi angolari “>>” al posto del testo “Invia” in un pulsante).
    • Devi associare le etichette testuali (label) ai campi dei moduli, o, nel caso in cui non possano essere utilizzate, un attributo title descrittivo.
    • Devi prevedere almeno una descrizione testuale per i file multimediali incorporati.
    • Se usi frame devi inserire titoli (title) appropriati per ogni frame.
    • Devi fornire un trascrizione testuale descrittiva (incluse tutte le informazioni visive e gli indicatori e le tracce sonore rilevanti per la comprensione) per tutti i contenuti audio non in tempo reale (podcast, mp3 ecc.).
    • Devi fornire una descrizione audio o testuale per i contenuti solo video (video che non hanno traccia audio) non in tempo reale.
  • Livello AAA:
    • Devi fornire una trascrizione testuale descrittiva (per esempio il copione dell’audio in tempo reale) per tutto il contenuto in tempo reale che contiene audio.

Sitografia

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Balle 2.0 (o, se preferisci, 2.0 balle)

Sunday 17 May 2009 Marco Bertoni, ultimo aggiornamento: Sunday 17 May 2009.

Due parole sul meme 2.0.

Che si viva in un’epoca in cui le etichette vincono la sfida con la sostanza lo si sa. Come per ogni etichetta, il “2.0″ ha colmato un vuoto. È una necessità umana quella di attribuire nomi alle cose. Abbiamo parecchie difficoltà a gestire l’assenza. Come il paziente gestisce meglio l’ansia quando riceve una diagnosi, noi diamo nomi alle cose, anche quando non ci sono, perché non c’è modo migliore per sfuggire alla desolazione della realtà del crearne una nuova.

Ti invito a leggere attentamente i dati seguenti, tratti da un articolo di Repubblica.it del 2 dicembre 2008:

ROMA – Cala la diffusione di internet in italia. Nel 2008 le famiglie che accedono alla rete sono il 42 per cento rispetto al 43 per cento del 2007. Si tratta di un caso unico nelle Ue: tutti gli altri 27 Paesi, infatti, mostrano un aumento della diffusione tra le mura domestiche.

Secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, l’italia si colloca al terz’ultimo posto, peggio di noi solo la Bulgaria (25% ma in aumento rispetto al 2007) e la Romania (30% ma in aumento rispetto al 2007). Al top l’Olanda (86%), poi Svezia e Norvegia (84%), Danimarca (82%), Lussembeurgo (80%) e Germania (75%), Regno Unito (71%). In generale la media europea è del 60%.

L’Italia risulta indietro anche per quanto riguarda la diffusione della banda larga, presente nel 31% delle famiglie contro il 48% della media europea. Tuttavia, la percentuale è in netta crescita rispetto al 16% e al 25% registrati nel 2006 e nel 2007.

Nel nostro Paese risultano basse anche le percentuali di ‘informatizzazione’ di una serie di attività quotidiane: dai servizi bancari (15% contro il 28% nell’ue), ai rapporti con la pubblica amministrazione (15% contro il 28%), passando per la lettura dei giornali (17% contro il 26%), lo shopping online (7% contro il 25%) e la ricerca di un lavoro (7% contro il 13%).

Ammesso che Web 2.0 significhi davvero un cambio di paradigma nello sviluppo della Rete e, soprattutto, della socializzazione in rete, l’Italia ne è certamente fuori. Questo perché siamo anomali, in controtendenza rispetto al mondo. Ma perché? Da un lato perché noi siamo soddisfatti dalle parole. A noi basta una progressione aritmetica per credere di progredire. Rubiamo un concetto al mondo e lo sovrapponiamo al nostro nulla. Che diventa un nulla 2.0, appunto. Un nulla moderno.

Ed ecco allora una proliferazione di convegni, incontri, tavole rotonde e cene, nelle quali i profeti del Web ci parlano del futuro della comunicazione, della socializzazione, dell’economia. Un futuro che non vedremo mai, o che arriverà da noi già passato. I profeti 2.0, nazionali e internazionali, trovano in noi l’humus perfetto: un popolo così ricettivo alle balle non esiste al mondo. Produciamo, vendiamo e acquistiamo balle. E da noi si mangia pure bene.

Dall’altro, invece, l’Italia è un paese in cui le aziende fornitrici creano le linee guida che le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare per assegnare i contratti alle stesse aziende. Nel nostro paese non esiste il mercato. Siamo cristallizzati in un sistema mafioso – nel senso culturale del termine: il “pensare” mafioso – dal vicino di casa al presidente. Siamo un paese nel quale la ricerca scientifica è annichilita. In cui la possibilità dell’imprenditorialità è riservata a una classe sociale già ricca (nessuno finanzia le buone idee di un poveraccio). Un paese in cui la religione (il meme più potente e più conservatore) influenza un parlamento di lacchè ottuagenari. Un paese così non può fare innovazione.

Troppo facile ribattere che esistono realtà di eccellenza anche qui. Sono fiori cresciuti nella discarica. Non ho detto, infatti, che gli italiani sono privi di creatività (infondo raccontare e raccontarsi balle è di fatto un indice di creatività). A onor del vero sono veri artisti, lo dico senza ironia, anche coloro i quali con queste stupidaggini hanno costruito dal nulla e in meno di un anno un lavoro 2.0.

Così ci si lascia catturare tutti, più o meno consapevolmente, da questa vagonata di balle 2.0. Mentre attorno a noi echeggia il lamento delle lamiere contorte del Titanic, noi balliamo su You Tube e urliamo la nostra identità perduta su Facebook e Twitter.

E così, a ondate successive arrivano:

  • la politica 2.0, le stesse facce sgradevoli e inutili ma più social, più network;
  • l’economia 2.0, gente che ha sempre venduto frigoriferi al polo, ora li vende anche sulla Luna;
  • il giornalismo 2.0, le balle e l’ignoranza elevati ad arte, senza vergogna;
  • l’amministrazione pubblica 2.0, lo stesso sistema di sempre e le solite vacche da mungere: noi;
  • la religione 2.0, la naturale reazione: il ritorno compulsivo al medioevo.

Il fallimento è visibile a chiunque spenga per un attimo il computer, la televisione e il cellulare e cominci a pensare, a guardarsi attorno. Siamo immersi nella decadenza e crediamo di fare il mondo nuovo con una messe di parole vuote.

Mi viene in mente il campo di invisibilità SEP (Someone Else’s Problem) del grande Douglas Adams: noi vediamo che c’è qualcosa che non va nel nostro mondo (reale o virtuale), ma tutto è avvolto dal campo di invisibilità SEP: pensiamo sia un problema altrui. E ci conformiamo come pecore al nuovo pensiero 2.0.

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La Redazione Centrale di Po-Net: un esempio di eccellenza

Wednesday 6 May 2009 Marco Bertoni, ultimo aggiornamento: Thursday 7 May 2009.

Sono appena tornato dalla seconda di due giornate di formazione sulle WCAG 2.0 svolte a Prato e durante le quali ho avuto la fortuna di conoscere la redazione della Rete Civica di questa bella città.

Parlo di fortuna perché è raro incontrare persone con cosi tanta “fame” di accessibilità. Come sappiamo la Legge 4/2004 ha il grave difetto di non essere sanzionatoria e questo ha causato l’indolenza (per non dire il delinquenziale lassismo) dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, che, in buona sostanza e salvo rare eccezioni, se ne sono fregati. Conforta, al contrario, scoprire che nel nostro paese esistono persone che hanno a cuore sia l’accesso universale che la propria professionalità. Come ho sempre detto è dal basso, dal lato delle persone che lavorano, che la cultura dell’accessibilità può diffondersi, e Prato ne è un esempio lampante.

Il corso, dicevo, si è svolto in due giornate. Nella prima parte, più teorica, ho introdotto le WCAG 2.0 per poi eseguire una precisa comparazione con la versione precedente. Nella seconda parte, più pratica, abbiamo affrontato dal punto di vista dell’accessibilità i problemi e i dubbi che il gruppo di lavoro desiderava risolvere.

Il gruppo ha lavorato benissimo e ha dimostrato anche una buona dose di pazienza sopportando con stoicismo alcune delle mie idiosincrasie: l’impossibilità di ricordare i nomi delle persone, il linguaggio a volte condito da espressioni un po’ forti ecc. Anche per questo li ringrazio.

La giornata si è conclusa con l’acquisto dei meravigliosi dolci di Prato: i cantucci, inventati proprio li nel Biscottificio Antonio Mattei, e i “brutti buoni” che ora sto mangiando con estremo piacere. Purtroppo dopo aver assaggiato queste delizie non potrò più accontentarmi delle pallide imitazioni a cui ero abituato.

Concludo dicendo che credo sia giusto dare visibilità alle persone che lavorano meritoriamente per lo sviluppo della cultura dell’accessibilità, specialmente all’interno della Pubblica Amministrazione, per cui spero davvero che questo articolo sia il primo di una lunga serie.

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